Art. 157
Procurata infermita' a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare
[1]Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
[2]Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva