Art. 46
Pena per il delitto tentato
[1]Il colpevole di delitto tentato e' punito:
[2]1° con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione;
[3]2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita e' la morte mediante fucilazione nel petto;
[4]3° con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo;
[5]4° negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva