Art. 160Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo

[1]Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:

[2]1° agli iscritti di leva;

[3]2° ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art160 · fonte su Normattiva