Art. 160 — Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo
[1]Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:
[2]1° agli iscritti di leva;
[3]2° ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva