Art. 115 (Codice penale militare di guerra) — Mutilazione o simulazione di infermita'
[1]Fuori dei casi preveduti dal numero 2° dell'articolo 112, i reati di mutilazione o simulazione di infermita', commessi durante lo stato di guerra, sono puniti secondo le disposizioni degli articoli 157 a 163 del codice penale militare di pace, con l'aumento dalla meta' a due terzi delle pene ivi stabilite.
[2]Le stesse disposizioni si applicano agli iscritti di leva e ai militari in congedo, che commettono i fatti costituenti i reati suindicati nello stato di leva o di congedo, ancorche' posteriormente non si verifichi la loro chiamata in servizio alle armi.
[3]I militari in congedo assoluto, che, durante il congedo, commettono uno dei fatti indicati nel primo comma, sono puniti con le stesse pene, se sono chiamati in servizio alle armi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva