Art. 164 (Codice penale militare di guerra) — Uso indebito dell'uniforme e dei distintivi militari
[1]Chiunque abusivamente porta in pubblico l'uniforme o i segni distintivi di grado delle forze armate dello Stato italiano, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
[2]Se il colpevole e' un militare, si applica la reclusione militare da sei mesi a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva