Art. 97 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90
Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare piu' di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 20.000. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.
Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva