Art. 221 — Usurpazione di decorazioni o distintivi militari
[1]Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialita', brevetti militari, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
[2]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167)).
Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva