Art. 221Usurpazione di decorazioni o distintivi militari

[1]Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialita', brevetti militari, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167)).

Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art221 · fonte su Normattiva