Art. 167
Distruzione o sabotaggio di opere militari
[1]Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni. 55
[2]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.
[3]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
55La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 2 dicembre 2022, n. 244 (in G.U. 1a 07/12/2022, n. 244) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuita' del danno causato, di lieve entita'".
Testo vigente dal 8 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 53 su Normattiva