Art. 105Perdita o cattura di nave o aeromobile

[1]Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o piu' navi o di uno o piu' aeromobili, dipendenti dal suo comando, e' punito con la morte con degradazione.

[2]La stessa pena si applica:

[3]1° al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;

[4]2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui e' imbarcato.

[5]Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione non inferiore a sette anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art105 · fonte su Normattiva