Art. 105 — Perdita o cattura di nave o aeromobile
[1]Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o piu' navi o di uno o piu' aeromobili, dipendenti dal suo comando, e' punito con la morte con degradazione.
[2]La stessa pena si applica:
[3]1° al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;
[4]2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui e' imbarcato.
[5]Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione non inferiore a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva