Art. 172
Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato
Il militare, che, senza necessita', uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva