Art. 172Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato

Il militare, che, senza necessita', uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art172 · fonte su Normattiva