Art. 179
Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorita' del comandante
Quando piu' militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per cio' solo, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva