Art. 179Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorita' del comandante

Quando piu' militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per cio' solo, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art179 · fonte su Normattiva