Art. 18
Reati commessi in territorio estero
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente a' termini dell'articolo 260.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva