Art. 18Reati commessi in territorio estero

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente a' termini dell'articolo 260.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art18 · fonte su Normattiva