Art. 239 (Codice penale militare di guerra)Reati commessi in territorio estero

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, i reati militari, da chiunque commessi, durante la guerra, in territorio estero, sono soggetti alla giurisdizione militare italiana di guerra, sebbene all'estero sia intervenuta sentenza del giudice straniero; osservata, per la richiesta, la disposizione dell'articolo 18 del codice penale militare di pace.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art239 · fonte su Normattiva