Art. 239 (Codice penale militare di guerra) — Reati commessi in territorio estero
Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, i reati militari, da chiunque commessi, durante la guerra, in territorio estero, sono soggetti alla giurisdizione militare italiana di guerra, sebbene all'estero sia intervenuta sentenza del giudice straniero; osservata, per la richiesta, la disposizione dell'articolo 18 del codice penale militare di pace.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva