Art. 246 (Codice penale militare di guerra)Procedimento per reati commessi fuori del territorio in stato di guerra

Nei casi preveduti dal numero 2° del secondo comma dell'articolo 4, ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, si procede davanti ai tribunali militari di guerra, salva contraria disposizione del Ministro della forza armata, alla quale appartiene il comando dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare competente.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art246 · fonte su Normattiva