Art. 180
Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo
[1]Quando dieci o piu' militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a un anno. 18
[2]Se la domanda, l'esposto o il reclamo e' presentato da quattro o piu' militari mediante pubblica manifestazione, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
18La Corte Costituzionale con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 126 (in G.U. 1a s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 180, comma primo, del codice penale militare di pace".
Testo vigente dal 9 maggio 1985, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva