Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - PRESENTAZIONE DI DOMANDE, ESPOSTI O RECLAMI DI QUATTRO O PIU' MILITARI - PENA - RECLUSIONE MILITARE DA SEI MESI A TRE ANNI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Per costante giurisprudenza va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, se l'ordinanza, che ne rimette l'esame alla Corte, sia del tutto priva di motivazione, limitandosi ad una apodittica affermazione in punto di rilevanza e non fornisca notizia circa il fatto addebitato agli imputati nel processo a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 52 Cost., dell'art. 180, secondo comma, cod.pen.mil.pace, che punisce, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, la presentazione di domande, esposti o reclami da parte di quattro o piu` militari mediante pubblica manifestazione).
REATI MILITARI - RECLAMO COLLETTIVO ATTUATO ANCHE IN FORMA COMPORTAMENTALE - INDISCRIMINATA E GENERICA SANZIONABILITA' DI QUALSIASI MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECLAMO - LIMITAZIONI NON RICONDUCIBILI ALLA NECESSITA' DI PRESERVARE L'ORDINE LEGALMENTE COSTITUITO DA TURBATIVE VIOLENTE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO ESPRESSO IN FORMA COLLETTIVA - LIMITAZIONI ALLO SVILUPPO DEMOCRATICO DELLE FORZE ARMATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Pur non essendovi dubbio che anche la forma collettiva di manifestazione del pensiero sia garantita dall'art. 21 Cost. e che la garanzia costituzionale si estenda in linea di principio ad ogni modalita' di esercizio di detta liberta', e' pero' innegabile che tali modalita' possono essere oggetto di regolamentazione, con conseguente limitazione all'esercizio del diritto, subordinatamente alla duplice condizione che essa non renda difficile o addirittura impossibile l'esercizio disciplinato e sia giustificata dalla protezione di altri valori costituzionali. Peraltro, nel limite posto dall'art. 180, primo comma, cod. pen. mil. pace, il quale - nel prevedere come reato la presentazione collettiva ad opera di almeno dieci militari o di uno solo previo accordo con gli altri, di una istanza, esposto o reclamo - punisce in modo indiscriminato e generico ogni istanza o rimostranza rivolta in forma collettiva all'autorita' militare (anche se attuata tramite comportamento, come l'astensione dal rancio), non ricorre ne' l'una ne' l'altra condizione, giacche' esso da un lato finisce con il criminalizzare la forma collettiva di manifestazione come tale e dall'altro la limitazione stessa non trova sostegno nella protezione costituzionale di valori attinenti all'ordinamento delle Forze armate. Infatti, secondo l'indirizzo interpretativo che si e' venuto affermando nella giurisprudenza del Tribunale supremo militare, vanno enucleate dalla fattispecie del reclamo collettivo, per ricondurle a fattispecie di sedizione in senso stretto (quali quelle di cui agli artt. 182 o 183 di detto codice), le manifestazioni di dissenso le quali, soprattutto per le modalita' o le circostanze, siano caratterizzate dall'ostilita' o ribellione verso le istituzioni o gli ordinamenti militari; cosicche' la norma impugnata, colpendo la pacifica manifestazione collettiva di dissenso - o la pacifica formulazione collettiva di petizione - dei militari nei confronti delle autorita' militari, colpisce una mera manifestazione collettiva di pensiero in quanto tale, senza che cio' trovi giustificazione nella necessita' di preservare l'ordine legalmente costituito da turbative violente, e questo comporta un limite penalmente sancito alla liberta' di manifestazione del pensiero di cosi' ampia portata, da comprimere il cennato diritto rendendo difficile o addirittura impossibile l'esercizio di questo in un suo atteggiamento essenziale. Ne' puo' ritenersi che detto limite trovi giustificazione nella protezione di valori attinenti all'ordinamento delle Forze armate, tenuto conto che questo a norma dell'art. 52 Cost. deve informarsi allo spirito democratico della Repubblica. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 21 e 52, comma terzo, Cost. (restando assorbiti i profili di illegittimita' costituzionale in riferimento agli altri parametri invocati) - l'art. 180, primo comma, cod. pen. mil. pace. - S nn. 120/1957; 87/1966; 65/1970; 16/1973 e 71/1978.
FORZE ARMATE - DISCIPLINA MILITARE - PUNIBILITA' DELLA DOMANDA, ESPOSTO E RECLAMO COLLETTIVO SCRITTO O VERBALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DELLA LIBERTA' DI STAMPA, DELLO SPIRITO DEMOCRATICO CHE DEVE INFORMARE L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE E DEL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - IUS SUPERVENIENS - NUOVE NORME DI PRINCIPIO SULLA DISCIPLINA MILITARE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma primo, 52, comma terzo, e 97, comma primo, Cost. - dell'art. 180, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui punisce la domanda, l'esposto ed il reclamo collettivo scritto o verbale. Nel corso del giudizio di costituzionalita' e' infatti sopravvenuta la legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente "Norme di principio sulla disciplina militare", la quale, negli artt. 3 e 9, stabilisce che ai militari spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini, e che gli stessi possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti di carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione; inoltre, l'art. 22 della stessa legge abroga l'art. 40, cod. pen. mil. pace, ed il successivo art. 23 stabilisce il principio che l'esercizio di un diritto, ai fini della medesima legge, esclude l'applicabilita' di sanzioni disciplinari, mentre l'art. 25 prescrive che "fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge"; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale alla luce dei principi introdotti dalla citata legge n. 382 del 1978.
sentenza 25/1982massima n. 14527