Art. 180 (Codice penale militare di guerra) — Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere
[1]E' punito con la reclusione militare fino a sette anni chiunque usa indebitamente:
[2]1° i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei monumenti, degli edifici e dei beni, indicati nell'articolo precedente;
[3]2° i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale, delle navi ospedaliere o delle rispettive imbarcazioni, e degli aeromobili sanitari adibiti al servizio militare;
[4]3° i distintivi internazionali di protezione;
[5]4° la bandiera parlamentare.
[6]La stessa pena si applica a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva