Art. 93 (Codice penale militare di guerra) — Nozione del reato; sanzione penale
[1]E' punito con la reclusione militare fino a due anni, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, chiunque non osserva le ordinanze emanate o, in generale, i provvedimenti adottati dalla Autorita' militare per assicurare la difesa militare, e, specialmente, per regolare nei luoghi in stato di guerra:
[2]1° l'accesso, la circolazione, il transito o il soggiorno;
[3]2° la polizia ferroviaria;
[4]3° i modi di protezione contro incursioni aeree nemiche;
[5]4° le segnalazioni diurne o notturne;
[6]5° il possesso di colombi viaggiatori;
[7]6° l'uso di apparecchi telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, aeronautici e simili;
[8]7° l'esercizio della caccia o della pesca.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva