Art. 182
Attivita' sediziosa
Il militare, che svolge un'attivita' diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva