Art. 182Attivita' sediziosa

Il militare, che svolge un'attivita' diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art182 · fonte su Normattiva