Art. 190
Circostanze aggravanti
[1]((Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:
- 1)se la minaccia e' usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
- 2)se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
- 3)se la minaccia e' grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.
[2]Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni)).
Testo vigente dal 18 dicembre 1985, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva