Art. 190Circostanze aggravanti

[1]((Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

  • 1)se la minaccia e' usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
  • 2)se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
  • 3)se la minaccia e' grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

[2]Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni)).

Testo vigente dal 18 dicembre 1985, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art190 · fonte su Normattiva