Art. 193 — Funzioni esercitate dal superiore
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Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, qualunque sia la condizione militare del superiore offeso, e anche quando il fatto sia commesso a causa di funzioni politiche, amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985 · versione 0 su Normattiva