Art. 193Funzioni esercitate dal superiore

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Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, qualunque sia la condizione militare del superiore offeso, e anche quando il fatto sia commesso a causa di funzioni politiche, amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art193 · fonte su Normattiva