Art. 209
[1](Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorita', l'omicidio e la lesione personale).
[2]Se ricorre alcuna delle circostanze prevedute dal primo comma dell'articolo 397 del codice penale, in luogo delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano:
[3]1° quelle contenute nei capi terzo e quarto di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso;
[4]2° quelle relative ai reati contro la vita e l'incolumita' individuale, preveduti da questo codice e dal codice penale, nel caso di scontro fra militari di pari grado.
[5]La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o allo scontro, e' a carico non solo di chi ne e' l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante lo scontro.
[6]Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano anche a chi ha provocato il duello con l'intento di carpire denaro o altra utilita'; ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 629 del codice penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva