Art. 209

[1](Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorita', l'omicidio e la lesione personale).

[2]Se ricorre alcuna delle circostanze prevedute dal primo comma dell'articolo 397 del codice penale, in luogo delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano:

[3]1° quelle contenute nei capi terzo e quarto di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso;

[4]2° quelle relative ai reati contro la vita e l'incolumita' individuale, preveduti da questo codice e dal codice penale, nel caso di scontro fra militari di pari grado.

[5]La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o allo scontro, e' a carico non solo di chi ne e' l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante lo scontro.

[6]Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano anche a chi ha provocato il duello con l'intento di carpire denaro o altra utilita'; ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 629 del codice penale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art209 · fonte su Normattiva