Art. 211
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[1](Duello fra militari in servizio e militari in congedo, e fra militari in servizio e persone estranee alle forze armate dello Stato).
[2]Fuori dei casi in cui ricorrono le circostanze prevedute dagli articoli 238 a 241, si applicano le disposizioni relative al duello fra eguali nel caso di sfida, accettazione di sfida o duello:
[3]1° fra militari in servizio o considerati tali e militari in congedo;
[4]2° fra militari in servizio o considerati tali e persone estranee alle forze armate dello Stato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva