Art. 238 — Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato
((E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice il militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purche' il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi)).
Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva