Art. 212 (Codice penale militare di guerra) — Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati
[1]E' punito con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o piu' prigionieri di guerra:
[2]1° per costringerli a dare informazioni, che possano compromettere gli interessi della loro patria, ovvero delle forze armate a cui appartengono;
[3]2° per costringerli a lavori, che abbiano diretto rapporto con le operazioni della guerra, o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
[4]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva