Art. 226 (Codice penale militare di guerra)Abuso nelle requisizioni di alloggi per militari

Il militare, che, in occasione di alloggio militare, usa violenza o minaccia per costringere colui che e' tenuto all'alloggio a dargli piu' di cio' che e' dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, e' punito, per cio' solo, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art226 · fonte su Normattiva