Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Fallimento - Delitto di bancarotta fraudolenta - Contestazione al medesimo soggetto di distinti fatti di distrazione in procedimenti penali separati e non riunibili - Inapplicabilità della disciplina della continuazione o del giudizio di valenza tra aggravanti ed eventuali attenuanti - Lamentata irragionevolezza, nonché violazione del principio della finalità rieducativa della pena e di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso - Prospettazione di due distinte soluzioni in rapporto di alternatività - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice della cognizione - nel caso di contestazione al medesimo soggetto di diversi fatti di bancarotta per distrazione in procedimenti separati e non riunibili - di applicare la disciplina del reato continuato, di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., «ovvero» quella del giudizio di valenza tra l'aggravante prevista dal citato art. 219, secondo comma, numero 1), della legge fallimentare ed eventuali attenuanti. Infatti il giudice 'a quo' prospetta due distinte soluzioni in rapporto di alternatività irrisolta. - Sulla inammissibilità di questioni prospettate in modo ancipite, v. citate ordinanze n. 366/2002, n. 227/2001 e n. 322/2001.
Riguarda ancheart. 216 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - DISCIPLINA - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (E SPECIFICAMENTE A QUELLE SULLA BANCAROTTA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La finalita` di attuare la responsabilita` patrimoniale dell'impresa mediante soddisfazione dei creditori accomuna la procedura di liquidazione coatta amministrativa a quella di amministrazione straordinaria, senza che costituisca essenziale motivo di diversita` di quest'ultima l'eventuale continuazione dell'esercizio dell'impresa. Non e`, pertanto, in contrasto con il principio di ragionevolezza la prevista estensione all'amministrazione straordinaria delle disposizioni relative alla liquidazione coatta, e segnatamente di quelle disciplinanti i delitti di bancarotta. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma quinto, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv. con modif. in L. 3 aprile 1979 n. 95, in relazione agli artt. 203, comma primo, seconda parte, 216, 217, 218, 219, 223, 224 e 225, r.d. 16 marzo 1942 n. 267).
Riguarda ancheart. 225 Legge fallimentareart. 223 Legge fallimentareart. 216 Legge fallimentareart. 203 Legge fallimentareart. 1 d.l. 26/1979art. 224 Legge fallimentaree altri 2
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 217, SECONDO COMMA, E 219, TERZO COMMA - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI - CONFIGURAZIONE DI UN REATO DI PERICOLO PRESUNTO E RELATIVE SANZIONI PENALI - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 217 della vigente legge fallimentare sanziona l'obbligo legale dell'imprenditore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui inosservanza, collegata al fallimento, da' luogo ad un reato di pericolo presunto, ed e' punita per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze dannose che ne possono derivare. Peraltro deve rilevarsi che nello stesso art. 217 la pena edittale della reclusione e' prevista nella misura "da sei mesi a due anni", rimettendo al potere discrezionale del giudice la sua determinazione concreta, secondo i criteri enunciati dagli artt. 132 e 133 del c.p.; e inoltre le disposizioni dell'art. 219 consentono l'applicazione di aumenti e diminuzioni con riguardo alle circostanze aggravanti ed attenuanti, offrendo al giudice la possibilita' di una equa graduazione anche in rapporto alla entita' del danno patrimoniale eventualmente prodotto dalla c.d. bancarotta semplice documentale. Infine l'attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 219 per il caso di danno di speciale tenuita' deve essere a maggior ragione applicata, quando risulti non esservi stato alcun danno per i creditori. E' pertanto da escludere che gli artt. 217 e 219 d.F. siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 217 Legge fallimentare
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 216 E SEGG. E 219; LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 2814: DISCIPLINA DEL FALLIMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di una norma gia' dichiarata infondata dalla Corte costituzionale e riproposta per gli stessi motivi a suo tempo esaminati dalla Corte. (Nella specie era stata riproposta la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 216 e 219 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, e della legge delega 30 dicembre 1923, n. 2814, in base alla quale era stato emanato il detto regio decreto, per gli stessi motivi gia' dichiarati infondati con la sentenza n. 47 del 29 maggio 1962 della Corte costituzionale).
Riguarda ancheart. 216-esegg r.d. 267/1942