Art. 326 c.c.i.i. — Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
- a)se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
- b)se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva