Art. 226
Ingiuria
[1]Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi.
[2]Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
[3]La pena e' della reclusione militare fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva