Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Descrizione delle fattispecie di causa in termini sufficienti a dimostrare l'applicabilità della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione delle fattispecie di causa e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 226 cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato. Dalle ordinanze di rimessione emerge non solo l'espressa qualificazione dei fatti come astrattamente riconducibili al reato militare di ingiuria previsto dalla norma censurata, ma anche la circostanza che le affermazioni asseritamente ingiuriose non sono collegate al servizio e alla disciplina militare.
Reati militari - Ingiuria tra militari - Sottoposizione a sanzione penale pur se commessa per cause estranee al servizio e alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato - Denunciata irragionevolezza a seguito dell'avvenuta trasformazione dell'ingiuria "comune" da illecito penale a illecito civile nonché asserito contrasto con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle forze armate - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 226 cod. pen. mil. di pace, censurato dalla Corte militare d'appello di Roma - in riferimento agli artt. 3 e 52 (terzo comma) Cost. - nella parte in cui, punendo con la reclusione militare (non superiore a sei mesi) il militare che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato. Non può ritenersi irragionevole - in raffronto all'abrogazione dell'art. 594 cod. pen. e alla trasformazione dell'ingiuria "comune" da illecito penale a illecito civile, intervenute ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016 - la discrezionale scelta legislativa di continuare a punire penalmente l'ingiuria tra militari, pur per fatti ingiuriosi non riconducibili al servizio e alla disciplina militare, come definiti nell'art. 199 cod. pen. mil. di pace. Infatti, imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, nei confronti di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento, risponde non soltanto all'esigenza di tutela delle persone in quanto tali, ma - proprio per la qualifica militare sia del soggetto attivo che della persona offesa - anche all'obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alle basilari esigenze di coesione e, dunque, di funzionalità delle Forze armate; a fronte delle quali neppure può dirsi che la soluzione censurata trasmodi in un contrasto con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle Forze armate. Al contrario, l'invocato assorbimento delle vicende ingiuriose tra militari nella sfera civilistica e "privata" impedirebbe al comandante di corpo - oltre che di richiedere il procedimento penale - persino di avere contezza dei fatti accaduti ed avviare l'azione disciplinare. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 1991, dichiarativa della incostituzionalità dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace, limitatamente alle parole "o in luoghi militari"; sentenze n. 286 del 2008, n. 272 del 1997, n. 448 del 1991 e n. 4 del 1974, relative a fattispecie in cui è militare uno solo dei soggetti del reato; sentenza n. 45 del 1992 e ordinanza n. 322 del 2013, sullo spirito democratico dell'ordinamento delle Forze armate ). Spetta al Parlamento una funzione centrale tanto nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, quanto nella selezione delle materie da depenalizzare. Tale principio vale a maggior ragione quando - come nel caso dell'ingiuria "comune" - l'illecito penale venga trasformato non già in illecito amministrativo, bensì in un illecito civile, per il quale, se commesso con dolo, sia prevista, in aggiunta alla tutela risarcitoria del danneggiato, una sanzione pecuniaria civile i cui proventi sono destinati al bilancio dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 5 del 2014 e n. 364 del 2004; ordinanza n. 212 del 2004 ). Ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell'ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze. ( Precedenti citati: ordinanze n. 186 del 2001 e n. 562 del 2000 ). La punibilità su richiesta del comandante di corpo, anziché a querela, prevista dall'art. 260 cod. pen. mil. di pace per i reati sanzionati con la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, trova la sua ratio nella opportunità di attribuire al comandante di corpo una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare e il ricorso all'ordinaria azione penale, sul presupposto che vi siano casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare al decoro dell'istituzione militare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso. ( Precedenti citati: sentenze n. 449 del 1991, n. 114 del 1982, n. 189 del 1976 e n. 42 del 1975; ordinanze n. 186 del 2001, n. 562 del 2000, n. 410 del 2000 e n. 396 del 1996 ).
Reati militari - Richiesta di procedimento - Ingiuria e minaccia in danno di altri militari - Punibilità a richiesta del comandante di corpo e non anche a querela dell'offeso - Prospettata violazione del principio informatore dell'ordinamento delle forze armate, del diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati nonché disparita' di trattamento di questi ultimi rispetto a quanti risultino offesi dai corrispondenti reati comuni - Questione sostanzialmente coincidente con altra già rigettata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 226 e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 del medesimo codice, nella parte in cui non prevedono che i reati, rispettivamente, di ingiuria e di minaccia commessi da un militare in danno di altro militare siano puniti, oltre che a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole, anche a querela della persona offesa. L'istituto della querela, infatti, non è compatibile con i reati militari, a causa dell'offesa che essi recano alla disciplina e al servizio, e dunque ad un interesse eminentemente pubblico. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 410/2000, n. 562/2000. M.R.
Riguarda ancheart. 260 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 229 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATO MILITARE - DEFINIZIONE DEL C.P.M.P. - RITENUTA UTILIZZAZIONE DI CRITERI MERAMENTE FORMALI - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE DELLA MILITARITA' ANCHE A REATI SOSTANZIALMENTE COMUNI, QUALI, IN DETERMINATI CASI, I FATTI DI INGIURIA, MINACCIA, PERCOSSE O LESIONI PERSONALI FRA MILITARI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PLURIOFFENSIVITA' DEI REATI IN ESAME - SPETTANZA AL LEGISLATORE DELLA SCELTA DEL TIPO DI ILLECITO, MILITARE O COMUNE, NEL RISPETTO DEL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA - PLURALITA' DELLE POSSIBILI SOLUZIONI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
La denuncia degli artt. 226, 229, 223 e 222 c.p.m.p., in quanto, ciascuno in combinato disposto con l'art. 37, primo comma, dello stesso codice, comporterebbero l'attribuzione del carattere della militarita', e l'attrazione alla giurisdizione militare, anche a reati sostanzialmente comuni - quali i fatti di ingiuria, o minaccia, o percosse, o lesione personale fra militari, commessi al di fuori delle condizioni in cui i comportamenti dei militari rilevano per la disciplina militare amministrativa (art. 5, terzo comma, l. n. 382 del 1978) -, ancorche' privi di interesse per l'ordinamento militare, e percio' da assegnare al giudice penale ordinario e al regime giuridico del reato comune, non si da' carico dei profili dell'offesa a quei plurimi beni giuridici insiti nei presidi penalistici impugnati. Il legislatore e' infatti libero di scegliere il "tipo" di illecito, militare o comune, purche' osservi il canone della ragionevolezza, che nella specie non e' stato violato, perche' i reati militari denunciati tutelano, oltre quelli comuni posti a protezione della persona, anche altri beni giuridici. E' del pari riservato al libero e discrezionale apprezzamento del legislatore stabilire quando questi altri interessi non ricorrano e quando per i militari debba procedersi con fattispecie comuni e tribunali ordinari, soprattutto qualora si prospettino diverse possibili soluzioni, perche' variabili in rapporto alla percezione dell'offesa. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione, disgiuntivamente, agli artt. 226, 223, 229 e 222 dello stesso codice, sollevate alcune in relazione agli artt. 3 e 103 Cost., ed una in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.). - In ordine alla definizione di reato militare, contenuta nell'art. 37 c.p.m.p., v. S. n. 87/1980. red.: A. Greco
Riguarda ancheart. 229 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 37 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 222 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)