Art. 227
Diffamazione
[1]Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende la reputazione di altro militare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.
[2]Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o e' recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
[3]Se l'offesa e' recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate. 49
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
49La Corte Costituzionale con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 273 (in G.U. 1a s.s. 4/11/2009, n. 44) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, del codice penale; - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 2), e quarto comma, del codice penale.
Testo vigente dal 5 novembre 2009, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva