Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati militari – In genere – Diffamazione militare – Trattamento sanzionatorio – Reclusione militare – Possibile applicazione, in alternativa, della pena pecuniaria – Omessa previsione – Denunciata violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU – Difetto di rilevanza e carente motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione. (Classif. 211001).
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza e carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP presso il Tribunale militare di Napoli in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU – dell’art. 227 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui punisce la diffamazione militare esclusivamente con la pena della reclusione. Il rimettente, giudice dell’udienza preliminare, non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto non è chiamato a deliberare sulla responsabilità penale dell’imputato e ad applicare la pena prevista per il reato contestato: in assenza di una richiesta di riti alternativi, tali profili decisori competono infatti al giudice del dibattimento, con conseguente carattere prematuro e ipotetico della questione. Né la rilevanza potrebbe individuarsi nel difetto di giurisdizione e nella conseguente trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria ordinaria che deriverebbero da un eventuale accoglimento della questione, essendo il profilo dell’ammissibilità logicamente propedeutico a quello del merito. Il rimettente, inoltre, ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine all’applicabilità della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto sindacale, attività nel corso della quale è stata realizzata nella specie la condotta diffamatoria, come invece avrebbe dovuto, quanto meno in termini di non implausibilità, nella prospettiva della «ragionevole previsione di condanna» quale regola di giudizio dell’udienza preliminare prevista dall’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. (Precedenti: S. 94/2023 - mass. 45533; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 217/2019 - mass. 40898; S. 120/2018 - mass. 40506; O. 56/2023 - mass. 45422; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 259/2016 - mass. 39148).
Reati militari - Diffamazione militare - Possibilità per l'accusato di provare, a sua discolpa, la verità o notorietà dei fatti attribuiti alla persona offesa - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per non aver il rimettente specificato se l'imputato avesse chiesto di essere ammesso a provare la verità dei fatti - Reiezione.
Nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 cod. pen. milit. pace, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, per il delitto di diffamazione militare, la causa di non punibilità della prova liberatoria che l'art. 596, terzo comma, numero 1) e quarto comma, cod. pen. stabilisce per la diffamazione comune, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il rimettente non avrebbe specificato se l'imputato nel giudizio a quo avesse chiesto di essere ammesso a provare la verità dei fatti attribuiti alla persona offesa. Infatti, il rimettente specifica che è stata la stessa difesa a richiedere reiteratamente al collegio di sollevare la questione di costituzionalità.
Reati militari - Diffamazione militare - Possibilità per l'accusato di provare, a sua discolpa, la verità o notorietà dei fatti attribuiti alla persona offesa quando questa sia un pubblico ufficiale e l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato inerente all'esercizio delle funzioni ( ex art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen.) - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti imputati dell'analogo reato comune - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con il principio di eguaglianza, l'art. 227 cod. pen. milit. pace nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen. La diffamazione militare e quella "comune" presentano una piena equivalenza, sotto il profilo sia della condotta che dell'oggettività giuridica del reato, essendo la prima in rapporto di specialità rispetto alla seconda, dalla quale si differenzia solo per la qualità del soggetto agente e della persona offesa. Se questa Corte ha identificato la ratio giustificativa del diverso regime di procedibilità che caratterizza i due crimini nell'interesse eminentemente pubblico della disciplina e del servizio, non vi sono ulteriori apprezzabili ragioni che possano giustificare il diverso trattamento ai fini della causa di non punibilità della cosiddetta exceptio veritatis : infatti, posto che il presupposto di quest'ultima è che l'offeso sia un pubblico ufficiale e che il fatto a questi attribuito inerisca all'esercizio delle funzioni, viene in rilievo un interesse pubblico all'accertamento del fatto che non può che determinare l'estensione di tale strumento probatorio anche al delitto di diffamazione militare. >-Sul rapporto reati comuni-reati militari v., citate, ex plurimis , sentenze n. 272/1997 e n. 448/1991. >-V., citata, ordinanza n. 410/2000, che ha ritenuto legittima l'esclusione della procedibilità a querela per il delitto di diffamazione militare.
Reati militari - Diffamazione militare - Possibilità per l'accusato di provare la verità dei fatti attribuiti alla persona offesa quando per detti fatti sia aperto o si inizi contro di essa un procedimento penale (ex art. 596, terzo comma, n. 2) cod. pen.) - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
La declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di eguaglianza, dell'art. 227 cod. pen. milit. pace nella parte in cui non prevede l'applicabilità alla diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1) e quarto comma, cod. pen., deve essere estesa, per le medesime ragioni, anche a quella parte della norma che non prevede l'applicabilità anche alla diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 2) e quarto comma, cod. pen..
Reati militari - Diffamazione militare - Possibilità per il colpevole di provare, a sua discolpa, la verità o notorietà dei fatti attribuiti alla persona offesa - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti imputati dell'analogo reato comune - Omessa descrizione del caso concreto, impossibilità di vagliare l'applicabilità della norma al caso dedotto e conseguente carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non contempla per il delitto di diffamazione militare una causa di non punibilità analoga a quella della prova liberatoria prevista dall'art. 596, comma quarto, cod. pen. per il corrispondente delitto di diffamazione "ordinaria". Infatti, il rimettente omette del tutto la descrizione del caso concreto sottoposto al suo esame, non riporta il capo di imputazione né indica alcuna circostanza di fatto relativa alla vicenda del giudizio a quo : ciò impedisce di vagliare l'effettiva applicabilità della norma ai casi dedotti e si risolve in carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione. - Sulla impossibilità di vagliare la rilevanza della questione in caso di insufficiente descrizione della fattispecie v., citate, tra le ultime, ordinanze n. 45 e n. 31/2007.
sentenza 49/2008massima n. 32160 Reati militari - Reato di diffamazione militare, commesso in danno di (altro) militare - Punibilità a richiesta del comandante del corpo e non anche a querela dell'offeso - Asserita incompatibilita' con il principio della conformazione dell'ordinamento delle forze armate allo spirito democratico, nonché lamentata violazione del diritto di difesa e irragionevole disparita' di trattamento, rispetto alla disciplina della perseguibilità della diffamazione comune (art. 595 cod. pen.) - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza - in riferimento agli articoli 3, 24 e 52, terzo comma, Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 227, primo comma, e 260 del codice penale militare di pace nella parte in cui subordina la perseguibilita' del reato di diffamazione militare commesso in danno di altro militare alla richiesta del comandante del corpo e non anche alla querela della persona offesa. Stante la piu' volte ribadita incompatibilita' dell'istituto della querela con i reati militari (nei quali e' sempre insita la lesione di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato), la richiesta del comandante del corpo, nelle ipotesi di reato di lieve entita', costituisce, infatti, lo strumento piu' idoneo ad adeguare al caso concreto la risposta dell'ordinamento militare; senza che possa ipotizzarsi violazione del diritto di difesa del danneggiato, in assenza di quella richiesta, poiche' la conseguente impossibilita' di costituirsi parte civile nel processo penale trova compenso nella facolta' del danneggiato medesimo di proporre immediata azione davanti al giudice civile; e senza infine che risulti violato l'art. 3 Costituzione, per il profilo della diversita' di trattamento, la quale trova, nella specie viceversa giustificazione nella peculiarita' della situazione del cittadino inserito nell'ordinamento militare - alle cui specifiche regole egli non puo' non sottostare - rispetto alla generalita' degli altri cittadini. - Sentenze nn. 449/1991 e 42/1975 sulla incompatibilita' della querela con i reati militari; - Sentenze nn. 409/2000, 406/2000, 436/1995, 49/1991 sulla richiesta del comandante di corpo; - Sentenze nn. 396/1996, 94/1996, 532/1995 e 185/1994 sull'equipollenza dell'esercizio dell'azione civile nelle sedi penali o civile; - Ordinanze nn. 397/1997, 224/1997, 396/1996, 82/1994 sulla peculiarita' della situazione del cittadino militare.
Riguarda ancheart. 260 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)