Art. 230
Furto militare
[1]Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione militare da due mesi a due anni.
[2]Se il fatto e' commesso a danno dell'amministrazione, militare, la' pena e' della reclusione militare da uno a cinque anni.
[3]La condanna importa la rimozione.
[4]Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, ancorche' momentaneamente, per ragione di servizio.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva