Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati militari - Furto militare, commesso in danno di militare - Esclusione della punibilità a querela della persona offesa - Lamentata disparita' di trattamento, rispetto alla disciplina del furto comune, perseguibile a querela - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare, se non aggravato, sia punibile a querela della persona offesa similmente a quanto ora stabilito per il furto comune in conseguenza della modifica apportata all'articolo 624 del codice penale dall'art. 12 della legge 25 giugno 1999 n. 205; in quanto - come gia' piu' volte chiarito - il regime della perseguibilita' a querela e' incompatibile con i reati militari nei quali e' sempre insita l'offesa di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato come caratteristico della querela. - Sentenze nn. 449/1991, 189/1976, 42/1975 e ordinanze nn. 229/1988, 467/1988 sulla incompatibilita' della querela con i reati militari.
Reati militari - Furto militare - Esclusione della punibilità a querela della persona offesa - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina del furto comune (a seguito della intervenuta depenalizzazione dei reati minori) - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 230, primo comma, del codice penale militare di pace - nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare sia punibile a querela della persona offesa - sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, poiché nessuna irragionevolezza può ravvisarsi nella disparità di trattamento fra l'ipotesi del furto comune (nel regime conseguente alla intervenuta depenalizzazione dei reati minori) e quella del furto militare, in quanto la disciplina differenziata trova ragionevole giustificazione nella diversa dimensione degli interessi tutelati in relazione all'offesa recata con il reato militare. - Sulla inconciliabilità della querela con la tipologia dei reati militari: sentenze nn. 449/1991, 189/1976 e 42/1975; ordinanze nn. 229 e 467/1988. - Specificamente, sulla identica questione, ordinanza n. 415/2000. A.G.
Reati militari - Furto militare - Punibilità a querela della persona offesa - Mancata previsione - Asserita disparita' di trattamento, per effetto della nuova disciplina legislativa che consente la perseguibilità a querela del furto comune - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dall'art. 61, numero 7, del codice penale o dall'art. 231 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita disparità di trattamento, in ragione della nuova disciplina legislativa che consente la perseguibilità a querela del furto comune. La rimarcata estraneità dell'istituto della querela al diritto penale militare (ordinanza 415 del 2000) impedisce di ravvisare profili di irragionevolezza nel diverso trattamento fra le due ipotesi criminose poste a confronto. - Per l'estraneità dell'istituto della querela al diritto penale militare, sentenze nn. 449/1991, 189/1976 e 42/1975, ordinanze nn. 229 e 467/1988. A.G.
REATI MILITARI - ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA DI REATO - OMESSA PREVISIONE PER IL REATO DI FURTO MILITARE (ART. 230, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN.) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO DI FURTO COMUNE (ART. 624 COD. PEN.) - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INCLUSIONE DEL FURTO MILITARE NELLA PREVISIONE GENERALE DELL'ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (ART. 381, COMMA PRIMO, COD. PROC. PEN.) - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 2, lett. g), cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'arresto in flagranza per il reato di furto militare, mentre lo prevederebbe per il reato di furto comune, poiche', essendo il reato di furto militare punito con la pena della reclusione militare da uno a cinque anni, la questione non sarebbe rilevante nel giudizio ' a quo', potendo l'arresto in flagranza per il caso in esame essere disposto sulla base della previsione generale dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., che, nell'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di ragionevolezza e' applicabile anche ai reati puniti con la reclusione militare nel rispetto degli stessi limiti di pena edittale previsti per i reati puniti con la reclusione comune. red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 381 Codice di procedura penaleart. 624 Codice penale
REATI MILITARI - PENA ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DAL GRADO - AUTOMATICITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata inammissibile perche' di esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 490/1989. ____________ N.B.: I riferimenti normativi qui sotto riportati sono stati integrati secondo quanto disposto, riguardo alla sentenza n. 60 del 1990, dalla ordinanza di correzione n. 214 del 1990.
sentenza 60/1990massima n. 16010 Riguarda ancheart. 219 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - FURTO MILITARE - PENA ACCESSORIA - RIMOZIONE DAL GRADO - APPLICAZIONE AUTOMATICA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Esclusa la possibilita' di valida comparazione tra la rimozione dal grado militare e la destituzione di diritto dall'impiego - essendo la prima una vera sanzione penale, pur se accessoria, irrogata dal giudice; la seconda una sanzione amministrativa, pur se disciplinare, irrogata dalla p.a. - ogni intervento inteso a sopperire alla rigorosa automaticita' della rimozione in caso di condanna per furto militare postula necessariamente l'intervento del legislatore: sia per la formulazione di criteri e limiti entro cui consentire, eventualmente, al giudice di graduare (o, addirittura, escludere) l'applicazione della suddetta pena accessoria, sia per l'eventuale introduzione 'ex novo' di una pena accessoria temporanea, attualmente assente nel codice penale militare, a differenza che nel codice penale comune. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e relativa all'art. 230, comma terzo, cod.pen.mil.pace, secondo cui la condanna per furto militare importa rimozione dal grado). - S.n. 971/1988.
REATI MILITARI - SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE DAL GRADO - SISTEMA DI IRROGAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Avendo la Corte gia` escluso la possibilita` di emettere decisioni autoapplicative articolate, contenenti previsioni diversificate o alternative, per sopperire alla rigorosa automaticita` della pena accessoria della rimozione dal grado prevista dall'art. 58 del cod.pen.militare di pace, che impedisce qualsiasi valutazione in ordine all'entita` del fatto, va dichiarata manifestamente inammissibile la relativa questione di legittimita` costituzionale in assenza di profili nuovi o diversi rispetto a quelli precedentemente esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - degli artt. 230, comma terzo, 58, 219 e 29 cod.pen.militare di pace in quanto consentono che la sanzione accessoria della rimozione dal grado, stabilita dall'art. 58 cod.pen. militare di pace, venga applicata automaticamente a reati diversi indipendentemente dallo loro gravita` e dall'entita` della pena principale inflitta). - Cfr. sent. n. 157/1985.
Riguarda ancheart. 29 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 219 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 58 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
SENT. 49/83 - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SU PENA ACCESSORIA SOLLEVATA DOPO L'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA' E LA CONDANNA DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' - SPECIE: PERDITA DEL GRADO EX ART.230 C.P.M.P..
Il giudice che abbia affermato la responsabilita` penale dell'imputato ed abbia inflitto la pena principale si e` definitivamente spogliato del giudizio. E' pertanto inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale della pena accessoria sollevata dal giudice dopo la condanna alla pena principale, conseguendo ipso iure la pena accessoria alla sentenza di condanna (nella specie la perdita del grado ex art.230 c.p.m.p.).