Art. 235 (Codice penale militare di guerra) — Occupazione militare
[1]Nei territori dello Stato nemico occupati dalle forze armate dello Stato italiano, appartiene ai tribunali militari di guerra la cognizione dei reati preveduti dalla legge penale militare e dalla legge penale comune italiana, commessi dagli abitanti del territorio occupato a danno delle forze armate di occupazione o delle persone ad esse appartenenti, o da esse dipendenti per essere al loro servizio o al loro seguito, ovvero commessi da queste persone a danno degli abitanti del territorio occupato. Nel caso di concorso delle persone suindicate e degli abitanti del territorio occupato in uno stesso reato o in reati connessi, la cognizione dei reati per tutti gli imputati spetta ai tribunali militari di guerra.
[2]Le stesse disposizioni si applicano, quando le forze armate dello Stato italiano si trovano in territorio estero occupato militarmente per motivi diversi da quello di guerra.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva