Art. 260 (Codice penale militare di guerra) — Occupazione militare
Nei casi di occupazione di territori dello Stato nemico, e, in generale, di occupazione militare, preveduti dall'articolo 235, la cognizione dei reati ivi indicati, da chiunque commessi, appartiene ai tribunali militari di guerra costituiti presso i comandi delle unita' mobilitate di occupazione, secondo le rispettive circoscrizioni territoriali.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva