Art. 228 (Codice penale militare di guerra) — Acquisto o ritenzione della preda
[1]Fuori del caso di concorso nei reati preveduti dall'articolo precedente, chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta o, a qualsiasi titolo, ritiene cose costituenti preda bellica, senza che abbiano legittimamente cessato di appartenere all'amministrazione militare italiana, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
[2]Se le cose anzidette, che hanno formato oggetto dell'acquisto, dell'occultamento o della ritenzione, sono state trovate abbandonate, la pena e' della reclusione militare fino a due anni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144
1Il D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra."
Testo vigente dal 15 aprile 1946, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva