Art. 24 (Codice penale militare di guerra)Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano

[1]Anche dopo la cessazione dello stato di guerra, i prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano sono soggetti alla legge penale militare di guerra per i reati da questa preveduti, fino al momento dell'avvenuto rimpatrio.

[2]Per quanto concerne la condizione dei prigionieri di guerra, che alla data della cessazione dello stato di guerra si trovino sottoposti a procedimento penale, ovvero in espiazione di pena, si applicano le convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art24 · fonte su Normattiva