Art. 267 (Codice penale militare di guerra)Procedimenti contro prigionieri di guerra italiani rimpatriati

Nel caso di procedimento penale contro prigionieri di guerra italiani rimpatriati, per reati commessi durante la prigionia presso il nemico, gli atti preliminari all'istruzione sono, quando e' possibile, assunti dall'ufficio speciale, che sia istituito presso i centri di raccolta dei prigionieri o altrove.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art267 · fonte su Normattiva