Art. 267 (Codice penale militare di guerra) — Procedimenti contro prigionieri di guerra italiani rimpatriati
Nel caso di procedimento penale contro prigionieri di guerra italiani rimpatriati, per reati commessi durante la prigionia presso il nemico, gli atti preliminari all'istruzione sono, quando e' possibile, assunti dall'ufficio speciale, che sia istituito presso i centri di raccolta dei prigionieri o altrove.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva