Art. 247
[1](Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare).
[2]Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, usa violenza contro un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a un anno.
[3]Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena e' diminuita dalla meta' ai due terzi.
[4]Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto e' commesso da chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo.
[5]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva