Art. 261-quinquies — Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari
[1]((Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari e' certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalita' tali da assicurarne la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento e' certificato, attestato e comunicato con le medesime modalita'.
[2]Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.
[3]Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalita' non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del codice di procedura penale.
[4]La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresi', nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalita' tali da assicurare la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento.
[5]Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale)).
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva