Art. 274
Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito
[1]Per i reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito, e' competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l'imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.
[2]In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva