Art. 274Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito

[1]Per i reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito, e' competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l'imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.

[2]In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art274 · fonte su Normattiva