Art. 289
Incompatibilita' speciali per i procedimenti militari
[1]Oltre i casi indicati negli articoli 61 e 62 del codice di procedura penale, non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o del tribunale supremo militare, o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:
[2]1° colui che e' stato offeso dal reato;
[3]2° gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;
[4]3° gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell'imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale;
[5]4° l'ufficiale che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva